Norme di origine della Convenzione PEM rivedute
La Convenzione PEM riveduta è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è stata applicata automaticamente in tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un cosiddetto «riferimento dinamico» alla Convenzione PEM.

Contemporaneamente, in una fase transitoria dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è stato possibile applicare in alternativa le vecchie norme di origine. A partire dal 1° gennaio 2026 saranno applicabili esclusivamente le norme di origine della Convenzione PEM riveduta, se un ALS contiene un riferimento dinamico alla Convenzione PEM. Il cumulo diagonale si applica senza restrizioni (capitolo 1-97). Ciò riguarda i se-guenti ALS della Svizzera / AELS:
- Svizzera - UE (1.1.2026)
- Convenzione AELS (1.1.2026)
- AELS - Albania (1.1.2026)
- AELS - Bosnia-Erzegovina (1.1.2026)
- AELS - Georgia (1.1.2026)
- AELS - Giordana (1.2.2026)
- AELS - Moldova (1.1.2026)
- AELS - Montenegro (1.1.2026)
- AELS - Macedonia del Nord (1.1.2026)
- AELS - Serbia (1.1.2026)
- AELS - Turchia (1.1.2026)
Per gli ALS senza riferimento dinamico alla Convenzione PEM continueranno ad essere applicate esclusivamente le vecchie norme di origine conformemente ai relativi protocolli di origine. Ciò riguarda i seguenti ALS della Svizzera / AELS:
- Svizzera - Isole Faroe
- AELS - Egitto
- AELS - Israele
- AELS - Libano
- AELS - Marocco
- AELS - Palestina
- AELS - Tunisia
- AELS - Ucraina
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2026 esisteranno due zone di cumulo nelle quali sarà possibile effettuare il cumulo diagonale solo nell'ambito delle norme di origine della vecchia Convenzione PEM o di quella riveduta. Non sarà più possibile il cumulo diagonale con materiali provenienti dall'altra zona.
Ulteriori informazioni sulla ratifica della Convenzione PEM rivisto e sulle disposizioni transitorie sono disponibili qui .