Carte carburante per diplomatici
Ai sensi dell'articolo 30 dell'ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera (RS 631.144.0) e dell'articolo 28 dell'ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri (RS 631.145.0) i beneficiari istituzionali e le persone beneficiarie di cui all'art. 2 della legge federale del 22 giugno 2007 sullo Stato ospitante (LSO; RS 192.12) hanno diritto al ritiro di carburante esente da imposte.
Finora, le carte carburante per il ritiro di carburante esente da imposte potevano essere ottenute compilando il modulo generato tramite l'applicazione 15.52/15.54.
Dal 1° gennaio 2026, una nuova procedura permette ai distributori di carburante e ai fornitori precedentemente autorizzati dall'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere (USSC) di fornire carburante esente da imposte.
La richiesta di un mezzo di ritiro va fatta direttamente al distributore dir carburante o al fornitore di servizi scelto dai beneficiari.
A tal fine, i distributori di carburante e i fornitori di servizi pubblicano sul loro sito Internet due moduli di richiesta: uno per i veicoli privati e uno per i veicoli di servizio.
L'elenco dei distributori di carburante e dei fornitori di servizi autorizzati, una FAQ e una spiegazione dettagliata della nuova procedura sono disponibili nella rubrica «Altre informazioni» in fondo alla pagina.