Procedura di autorizzazione per perfezionamento attivo
Il regime del perfezionamento attivo richiede un'autorizzazione, concessa solo se non vi sono interessi pubblici preponderanti contrari. Il traffico di perfezionamento per prodotti agricoli è consentito solo in caso di insufficiente offerta nazionale.
Il regime del perfezionamento attivo soggiace all'obbligo dell'autorizzazione. Il diritto a un'autorizzazione sussiste a condizione che non vi si oppongano interessi pubblici preponderanti (p. es. protezione della popolazione contro epidemie). Il traffico di perfezionamento per prodotti agricoli e prodotti di base è autorizzato se non sono disponibili prodotti svizzeri dello stesso genere in quantità sufficiente o se gli inconvenienti dovuti al prezzo delle materie prime necessarie per tali prodotti non possono essere compensati.
La concessione di un'autorizzazione per il perfezionamento attivo non revoca altre disposizioni per l'importazione e l'esportazione (p. es. prescrizioni veterinarie o permessi di altri Uffici federali).