Traffico di merci in franchigia di dazio (esenzione dal dazio), informazioni aggiuntive
Il traffico di merci in franchigia di dazio, noto anche come esenzione doganale, implica che le merci possono essere importate senza costi doganali. Se vengono soddisfatti determinati requisiti, in alcuni casi è possibile anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto o da altre imposte. Ciò include, tra l'altro, categorie speciali di merci come campioni di merci, opere d'arte o spedizioni per organizzazioni senza scopo di lucro.
Come indica il nome stesso, la franchigia di dazio persegue l'esenzione dal dazio nell'imposizione all'importazione e, in alcuni casi, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Ulteriori informazioni sull'origine e il libero scambio sono reperibili al seguente link:
Accordi di libero scambio, Origine
Traffico di merci in esenzione da tributi
L'articolo 53 della legge sull'IVA (RS 641.20) disciplina le condizioni alle quali l'importazione di determinate merci sono esenti dall'IVA.
In esenzione da tributi significa che per queste merci non occorre pagare né dazi, né tributi né l'IVA. Questo riguarda ad esempio i campioni di merci. Ulteriori informazioni sono reperibili nei link sottostanti.