Tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP) per veicoli immatricolati all’estero - FAQ
Le principali informazioni relative alla TFTP per veicoli immatricolati all’estero sono desumibili dal foglio informativo (mod. 15.94).
No, i veicoli soggetti alla TFTP non hanno bisogno di un contrassegno autostradale per circolare sulle autostrade svizzere.
Sì. Contrariamente al contrassegno autostradale, la TFTP è dovuta sull’intera rete stradale e non solo sulle autostrade.
Sì. Usa Portale Via: La sua chiave digitale per e-vignette e TFTP.
I veicoli esteri soggetti alla TFTP, come tutti i veicoli immatricolati in Svizzera, devono pagare una tassa per ogni giorno di permanenza in Svizzera. Ciò vale anche nel caso in cui sono solo parcheggiati e non vengono utilizzati.
Sì. Se il nuovo veicolo corrisponde allo stesso genere di veicolo (e alla stessa categoria di peso nel caso dei pullman) come quello precedente, è possibile trascrivere la TFTP valida al nuovo veicolo, cambiando il numero della targa di controllo in Via (app o portale).
Se, invece, non si tratta della stessa categoria di veicolo, la TFTP deve essere versata di nuovo. Eventualmente è possibile richiedere una restituzione.
Sì. Se prima dell’uscita dalla Svizzera la prova del pagamento rischia di scadere, è possibile ripagare la tassa (con l’app) prima della scadenza.
Indicazione: l’importo minimo è pari a CHF 25.00.
Se la TFTP è stata pagata per un determinato periodo, ma non si usufruisce dell’intero periodo, si ha diritto ad una restituzione proporzionale della tassa, a condizione che l’importo da restituire superi i CHF 50.00. In caso di restituzione, viene riscossa una tassa (il 5 % dell’importo restituito, minimo CHF 30.00).
Le richieste di restituzione vanno presentate al Tasse sulla circolazione dell’UDSC (zentrale-psva@bazg.admin.ch). Insieme alla richiesta va inviata anche una copia della ricevuta in questione nonché i propri riferimenti bancari (IBAN). Se la TFTP è stata pagata tramite il formulare 15.91/92, la richiesta di rimborso dev’essere compilata sul retro e l’originale dev’essere inviato per posta.
È determinante il giorno civile: dal momento della convalida, la TFTP risulta pagata fino alle ore 23.59 dello stesso giorno. Se la convalida viene effettuata dopo le ore 19.00, la validità si estende fino alle ore 23.59 del giorno successivo.
Sì. Chi non paga la tassa e quindi non ha con sé la prova del pagamento, sottrae o mette in pericolo la riscossione della tassa sul traffico pesante e sarà punito con una multa.
No. L’UDSC può verificare l’avvenuto pagamento tramite la targa di controllo.
I dati vengono utilizzati solo per la riscossione della tassa e a scopo di controllo.
Durante l’utilizzo di Via vengono registrati e poi salvati nel sistema informatico dell’UDSC i seguenti dati:
- categoria del veicolo (designazione conformemente alla licenza di circolazione: p. es. camper o omnibus);
- peso del veicolo (di regola conformemente alla rubrica F2 della licenza di circolazione);
- targa di controllo (conformemente alla licenza di circolazione);
- durata della permanenza in Svizzera (data di entrata e di uscita) o selezione di 10 giorni singoli;
- indirizzo e-mail;
- versione iOS o Android (sul cellulare o tablet);
- Versione app;
- Momento in cui l’utente ha accettato le condizioni d’uso;
- lingua utilizzata.