Vendita per corrispondenza e imposizione delle piattaforme
In Svizzera, per contrastare una disparità di trattamento a scapito dell’economia nazionale, il legislatore ha introdotto disposizioni con effetto dal 1 gennaio 2019 sulla vendita per corrispondenza e dal 1 gennaio 2025 sull’imposizione delle piattaforme.
Poiché in Svizzera, nel caso di imprese assoggettate, anche cifre d’affari esigue sottostanno all’imposta ma l’IVA è riscossa sulle importazioni soltanto se l’ammontare d’imposta è superiore a 5 franchi, per contrastare una disparità di trattamento a scapito dell’economia nazionale, il legislatore ha introdotto disposizioni con effetto dal 1 gennaio 2019 sulla vendita per corrispondenza e dal 1 gennaio 2025 sull’imposizione delle piattaforme.
Le prime prevedono l’assoggettamento all’imposta di imprese di vendita per corrispondenza che effettuano piccoli invii (ammontare dell’imposta sull’importazione non superiore a fr. 5) dall’estero in Svizzera; quelle relative all’imposizione delle piattaforme prevedono l’assoggettamento dei gestori di piattaforme se con tali forniture realizzano una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi.
Se un’impresa di vendita per corrispondenza svizzera o estera - oppure, in caso di fornitura mediante una piattaforma, il gestore di quest’ultima - sono iscritti nel registro svizzero dei contribuenti IVA, sono assoggettate all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero non solo le forniture eseguite in Svizzera ma anche quelle eseguite dall’estero verso il territorio svizzero.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) mette inoltre a disposizione i seguenti approfondimenti:
- ulteriori informazioni sulla vendita per corrispondenza
- ulteriori informazioni sull’imposizione delle piattaforme