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Merci destinate a istituti di beneficenza o ad opere caritative

Le merci destinate a organizzazioni caritatevoli possono essere importate in franchigia previa autorizzazione del circondario doganale competente. Questa agevolazione si applica solo a prodotti non destinati alla vendita e mira a alleviare il disagio o il danno.

Per importare merci in franchigia di dazio e IVA destinate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e a opere assistenziali è necessario presentare una domanda al circondario doganale competente. Una volta ottenuta l'autorizzazione è possibile importare tali merci in franchigia di tributi.

I circondari doganali forniscono altresì informazioni sulle organizzazioni e sulle opere assistenziali autorizzate all'importazione di queste merci.

Il regolamento 18-03 contiene informazioni a riguardo (vedi sotto).

L'esenzione da tributi viene praticamente accordata a tutti i prodotti non destinati alla vendita (regali o donazioni). Questi devono perseguire lo scopo di alleviare il bisogno o il danno e devono essere donati ai bisognosi o ai danneggiati o all'organizzazione caritatevole direttamente o attraverso l'intermediazione di organizzazioni umanitarie. Tali donazioni devono tuttavia rispettare il principio della proporzionalità.

Al contrario, le merci donate che vengono dapprima vendute in Svizzera e il cui ricavo di vendita va a favore delle persone coinvolte sono assoggettate a tributi.

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