Imballaggi per bevande in vetro (TSA)

Scopo

Secondo l'ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (RS 814.621), la tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro (TSA) ripartisce i costi di smaltimento e di riutilizzo del vetro di scarto secondo il principio di causalità.

Importazione di imballaggi per bevande in vetro

Per l'importazione di imballaggi per bevande in vetro (p. es. bottiglie di birra) occorre versare una tassa di smaltimento anticipata.

Indicazioni nella dichiarazione doganale

Ai fini del controllo, gli invii all'importazione soggetti alla TSA vanno annunciati a un'organizzazione incaricata. Nella dichiarazione doganale occorre pertanto indicare il rispettivo numero convenzionale di statistica nonché i codici e i numeri convenzionali. Ulteriori informazioni sono desumibili dalla tariffa doganale elettronica Tares (sotto Mostra dettagli oppure Osservazioni).

Esportazione di imballaggi per bevande in vetro

In caso di esportazione di imballaggi per bevande in vetro assoggettati alla TSA è possibile inoltrare una domanda di restituzione della tassa.

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/inland-abgaben/getraenkeverpackungen-aus-glas_veg.html