Restituzione dei tributi all’importazione

Il semplice rinvio di una merce all'estero non dà diritto alla restituzione dei tributi all'importazione. Per la concessione di tale diritto occorre adempiere le condizioni qui appresso.

  1. La riesportazione avviene in caso di rescissione del contratto di vendita previo accordo con il fornitore estero o di rivendita a un terzo all'estero. Per ulteriori informazioni a riguardo consultare la pubblicazione 18.86.

  2. La riesportazione avviene a scopo di riparazione o perfezionamento all'estero. In questo caso non vi è alcuna restituzione all'esportazione. Per contro, all'atto della reimportazione dopo la riparazione o il perfezionamento devono essere versati solo i tributi doganali sui pezzi nuovi e l'imposta sull'importazione (IVA) unicamente sul valore dei pezzi nuovi e sulle spese di riparazione o di perfezionamento.

La domanda di restituzione dei tributi all'importazione va richiesta al momento dell'esportazione nella dichiarazione d'esportazione. Per la procedura dettagliata e per informazioni supplementari, consultare il seguente foglio informativo «Restituzione dei tributi all'importazione per effetto della riesportazione».

Se si desidera inviare all'estero un oggetto danneggiato a scopo di riparazione che poi viene restituito per posta o per corriere oppure lo si desidera inviare all'estero affinché venga perfezionato (p. es. far montare un motore nuovo in una macchina o far cromare una superficie), occorre osservare le prescrizioni relative al traffico di perfezionamento.

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/ausfuhr-aus-der-schweiz/befreiungen-verguenstigungen-und-zollpraeferenzen_ausfuhr/rueckerstattung-einfuhrabgaben.html