Traffico rurale di confine

Le persone che abitano nella zona di confine svizzera e gestiscono fondi ubicati nella zona di confine estera possono importare in franchigia di dazio e IVA i prodotti del raccolto.

Requisiti e condizioni formali

  • Il coltivatore deve essere domiciliato nella zona di confine svizzera (10 km dal confine) e gestire fondi ubicati nella zona di confine (10 km dal confine) di cui è proprietario, affittuario o usufruttuario. Inoltre i prodotti del raccolto devono essere importati greggi (non lavorati).

  • Entro il 30 aprile di ogni anno, il coltivatore deve fornire all'ufficio doganale (UD) competente una lista dei fondi che gestisce e i relativi contratti, comprese le indicazioni riguardanti il presunto reddito.

  • Tutte le importazioni devono essere dichiarate all'UD competente, i raccolti possono essere importati attraverso il confine verde, ovvero percorrendo le cosiddette «strade non doganali» (confine verde), anche al di fuori degli orari di apertura dell'UD (domenica e giorni festivi inclusi).

Se il coltivatore intende importare il raccolto attraverso le strade non doganali, può farlo alle condizioni sottostanti.

  1. Notifica dell'importazione
    L'importazione deve essere notificata almeno due ore prima dell'arrivo previsto mediante il modulo 13.17 (DOCX, 79 kB, 29.12.2022). Esso va trasmesso all'UD competente via fax o elettronicamente (scansionato oppure in formato PDF).

  2. Periodo valido per l'importazione ed eccezioni
    L'importazione notificata può essere effettuata al massimo entro l'ora successiva a quella comunicata.
    Eccezione: per il raccolto trasportato in più viaggi e importato nello stesso giorno è possibile indicare un lasso di tempo (p. es. dalle 14.00 alle 17.00).
    Se la persona non può rispettare l'impegno, deve comunicarlo telefonicamente all'UD prima dell'importazione.

Basi legali

Le disposizioni sulla predichiarazione sono disciplinate nell'ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.013).

Le disposizioni generali sul traffico rurale di confine sono contemplate nel diritto doganale svizzero e si basano sugli accordi bilaterali con i nostri Paesi limitrofi (eccetto il Principato del Liechtenstein, che forma un'unione doganale con la Svizzera e vale come territorio doganale svizzero).

  • Convenzione del 5 febbraio 1958 tra la Svizzera e la Germania sul traffico di confine e di transito (RS 0.631.256.913.61)
  • Convenzione del 30 aprile 1947 tra la Svizzera e l'Austria relativa al traffico di confine (RS 0.631.256.916.31)
  • Convenzione tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe (RS 0.631.256.934.99)
  • Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per il traffico di frontiera ed il pascolo (RS 0.631.256.945.41)
https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz/befreiungen-verguenstigungen-und-zollpraeferenzen_einfuhr/zollfreier-warenverkehr--zollbefreiungen-/landwirtschaftlicher-bewirtschaftungsverkehr--lbv-.html