Le merci destinate all'esportazione definitiva dal territorio doganale svizzero vanno dichiarate all'esportazione presso la dogana svizzera.
Le voci di tariffa nonché informazioni su divieti, limitazioni o sull'obbligo del permesso per merci concrete sono reperibili nella tariffa doganale elettronica Tares (www.tares.ch). Selezionare nella rispettiva maschera di ricerca la direzione del traffico "Esportazione" e il Paese di destinazione. Le osservazioni relative a eventuali condizioni (p. es. prescrizioni in materia di permessi) sono riportate alla rubrica "Osservazioni".
In caso di imposizione all'esportazione non vengono riscossi tributi poiché non sussistono dazi all'esportazione.
In caso di necessità, le case di spedizione o le agenzie di imposizione allestiscono la dichiarazione doganale dietro pagamento. Occorre chiarire già previamente quale impresa sarà incaricata dell'imposizione. L'UDSC non può fornire raccomandazioni al riguardo.
Dichiarazione doganale elettronica per l'imposizione all'esportazione
Affinché le persone soggette all'obbligo di dichiarazione (p. es. spedizioniere o dichiarante doganale) possano effettuare le dichiarazioni doganali elettroniche, devono avere l'autorizzazione della Direzione generale delle dogane. Informazioni sulla dichiarazione doganale elettronica d'importazione sono disponibili ai seguenti link: NCTS o e-dec Esportazione.
Documenti di scorta
Unitamente alla dichiarazione d'esportazione occorre presentare i rispettivi documenti di scorta. I documenti più importanti sono le fatture, eventuali prove dell'origine nonché permessi/certificati, attestazioni ufficiali o certificati di analisi.
A seconda del caso, possono essere d'aiuto altri documenti di trasporto, bollettini di consegna, liste di carico, certificati di peso o istruzioni per l'imposizione.
Tasse sul traffico stradale
Per il trasporto di merci in Svizzera vengono riscosse tasse sul traffico stradale. Al riguardo occorre osservare le informazioni sulla tassa sul traffico pesante e sul contrassegno (tassa per l'utilizzazione delle autostrade).
Importazione al paese di destinazione in franchigia di dazio
Per un'importazione preferenziale di merci originarie (in franchigia di dazio o all'aliquota ridotta) verso Paesi con i quali sussiste un accordo di libero scambio (p. es. UE, AELS), prima dell'esportazione l'esportatore svizzero deve rilasciare una prova dell'origine. Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link: Istruzioni concernenti il rilascio e l'impiego di prove dell'origine, D.30 Accordi di libero scambio.
Nostri orari d'apertura e indirizzi
Per l'imposizione doganale di merci commerciabili occorre osservare gli orari di apertura degli uffici doganali. È possibile effettuare le dichiarazioni doganali da lunedì a venerdì durante gli orari d'imposizione. Alcuni uffici doganali sono aperti anche il sabato mattina.
Per gli orari d'apertura cliccare sul link: Indirizzi degli uffici doganali.
Amministrazioni doganali estere
Non è possibile fornire informazioni sulle prescrizioni estere in materia doganale. A tale proposito occorre contattare la rispettiva Amministrazione doganale estera.