I composti organici volatili (COV) sono utilizzati come solventi in molti settori e sono contenuti in diversi prodotti, come nelle pitture, nelle vernici e in alcuni detergenti. Emesse nell'aria, queste sostanze contribuiscono, insieme all'ossido d'azoto, alla formazione di elevate concentrazioni di ozono troposferico (smog estivo). La tassa sui COV viene riscossa dal 1° gennaio 2000 e, in quanto strumento economico per la protezione dell'ambiente, fornisce un incentivo finanziario per la riduzione delle emissioni di COV.
Riscossione della tassa
La riscossione della tassa è definita nell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV). Tra le numerose sostanze organiche considerate come COV, parecchie non sono tuttavia sottoposte alla tassa. Nell'elenco delle sostanze (Allegato 1 OCOV) sono indicati i COV soggetti alla tassa, mentre nell'elenco dei prodotti (Allegato 2 OCOV) figurano le miscele o gli oggetti importati contenenti COV. La tassa viene riscossa o al momento dell'importazione in Svizzera, o al momento della produzione in Svizzera.
Ordinanza con adattamenti temporanei dell’OCOV in seguito al COVID-19
L’esenzione temporanea dalla tassa d’incentivazione dei disinfettanti per le superfici è scaduta a fine 2021
L’esenzione temporanea dalla tassa d’incentivazione dei prodotti delle voci di tariffa 3808.9410 e 3808.9480 (in particolare i disinfettanti per le superfici) è scaduta a fine 2021. Dal 1°gennaio 2022 i COV contenuti in questi prodotti sono di nuovo soggetti alla tassa d’incentivazione. L’esenzione rimane in vigore per i disinfettanti a uso interno o esterno impiegati nella medica umana o veterinaria per scopi terapeutici o profilattici su tessuti viventi delle voci di tariffa 3003.9000 e 3004.9000 (in particolare i disinfettanti per le mani).
Per l’assoggettamento alla tassa è determinante la voce di tariffa attribuita al disinfettante. Questa dipende in particolare dall’omologazione e dalla pubblicità del prodotto. I disinfettanti omologati per un utilizzo misto e pubblicizzati di conseguenza rientrano nelle voci di tariffa 3808.9410 o 3808.9480. In caso di pubblicità del tipo «Disinfettante, può essere utilizzato anche per disinfettare piccole superfici» sarebbe opportuno adeguare l’omologazione e la pubblicità affinché il prodotto rientri nelle voci di tariffa 3003.9000 o 3004.9000 e sia esentato dalla tassa. Altre indicazioni e spiegazioni sull’omologazione dei disinfettanti sono disponibili presso l’Organo comune di notifica per prodotti chimici.
Contatto
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC BasiCOV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni
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